Art. 4.
(Agevolazioni).

      1. Gli atti contenenti il patto di convivenza di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, le sue modifiche e la sua risoluzione, anche con divisione di beni comuni, sono soggetti all'imposta fissa di registro.
      2. Per la stipula dell'atto o per l'autentica della scrittura privata costitutivi o modificativi del patto di convivenza spetta al notaio l'onorario in misura fissa minima, calcolato secondo le procedure previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 41.
      3. I beni ereditari devoluti, per patto o per testamento, al convivente superstite sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del loro valore complessivo netto eccedente i 500.000 euro.